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I tipi di Marchio

Un prodotto con Marchio di Qualità è un prodotto la cui qualità e le cui caratteristiche specifiche sono garantite da un insieme di regole e di controlli. Il Marchio privato d’impresa È un marchio identificativo dell’impresa, a tutela dell’azienda, che contraddistingue i prodotti o servizi che produce o mette in commercio. Distingue il singolo prodotto o servizio di un imprenditore.

Il Marchio collettivo è un marchio che garantisce l’origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. I marchi collettivi possono essere registrati e quindi concessi solo ad un soggetto (pubblico o privato) sia esso persona fisica o giuridica.

Per i Marchi Collettivi l’ambito volontario avviene mediante Certificazione, “Atto mediante il quale un Organismo indipendente di terza parte accreditato o notificato o designato dichiara che con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto o processo è conforme ad un Disciplinare o ad una Norma, ovvero è CONFORME a determinate specifiche tecniche”

I Requisiti enti certificatori sono: Imparzialità, Rappresentatività accerditamento da ACCREDIA

Obiettivi della certificazione: TUTELARE I PRODUTTORI TUTELARE I CONSUMATORI

S.T.G. Specialità Tradizionale Garantita REG. CE 509/06 del 20 marzo 2006

I prodotti che recano tale denominazione sono i prodotti ottenuti utilizzando materie prime tradizionali, oppure essere caratterizzati da una composizione tradizionale e aver subito un metodo di produzione e/o trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o trasformazione.

I marchi possono essere legati alla produzione agricola o zootecnica garantita da una legislazione specifica, riportata di seguito:

  • DOP: Denominazione di Origine Protetta (Reg. CE 510/06);
  • IGP: Indicazione Geografica Protetta (Reg. CE 510/06);
  • STG: Specialità Tradizionale Garantita (Reg. CE 509/06);
  • Agricoltura Biologica Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.
  • i prodotti tradizionali sono normati tramite il Decreto Legislativo 173/98: art. 8 “valorizzazione del patrimonio gastronomico” che si prefigge lo scopo di assicurare la salvaguardia dei prodotti agroalimentari, attraverso l’individuazione di alcuni spazi derogativi in campo igienico sanitario (ed il D.M. 08/09/99 n. 350/99 art. 1 (attuativo del D.Lgs. 173/98) ed il Decreto Ministeriale di luglio 2000 comprende il primo elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali

 

E’ vigente una legge Italiana sui marchi collettivi, il regolamento ai sensi del Regio Decreto n. 929 del 21/06/42 e successive modifiche ed integrazioni.

Esistono modelli di marchio ambientale legato al Regolamento EMAS (come nei casi di Siena o della Sicilia). EMAS 2 (Eco-Management and Audit Scheme 2) è un sistema di certificazione per il territorio previsto dal Regolamento CEE n. 761/2001, che incentiva le imprese ad attuare volontariamente interventi di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, grazie ai quali si può ottenere una registrazione rilasciata dal Comitato EMAS nazionale.

Nato nel 2001 dalla revisione di un precedente Regolamento, che si rivolgeva solo alle singole organizzazioni, EMAS 2 permette una registrazione per aree produttive omogenee (distretti industriali o porzioni di territorio definite).

Sviluppare il sistema a livello di un sistema locale o di un sistema turistico implica una condivisione di risorse ed esperienze pubbliche e private con cui affrontare in modo unitario i problemi ambientali.

Le organizzazioni che operano nei territori da certificare possono scegliere di migliorare la propria efficienza ambientale, ridurre costi e sprechi, e aderire ad EMAS anche individualmente.

La certificazione implica un impegnativo percorso di riorganizzazione interna, articolato in diverse fasi standard: l’analisi ambientale iniziale, il programma ambientale, il sistema di gestione ambientale, l’auditing, la dichiarazione ambientale, la convalida del percorso svolto da parte di un verificatore accreditato, la registrazione.